Recentemente sono state introdotte delle normative a livello europeo che regolamentano le informazioni obbligatorie che devono essere riportate sulle confezioni dei prodotti alimentari.

Di seguito trovi l’elenco delle voci da che devono essere stampate sul packaging:


Stato fisico del prodotto

Oltre alla denominazione del prodotto, deve essere indicato lo stato in cui si trova, per esempio se questo è in polvere, concentrato, surgelato, ecc…

 

Tabella nutrizionale

La tabella nutrizionale deve indicare l’apporto calorico e le sostanze nutritive contenute nell’alimento: Valore energetico (kcal e kJ), Grassi (di cui saturi), Carboidrati (di cui zuccheri), Proteine, Fibre, Sale. I valori devono essere espressi per 100 gr o 100 ml di prodotto, o per porzione.

La tabella nutrizionale, inoltre, deve essere posizionata in modo tale da essere facilmente visibile, solitamente sul retro della confezione perché il fronte viene utilizzato a scopi di comunicazione.

 

Allergeni e grassi vegetali

Oltre all’elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso, deve essere obbligatoriamente indicata la presenza di eventuali allergeni (tra i più comuni: glutine, uova, frutta a guscio, latte, ecc…). In particolare, vige l’obbligo di evidenziare gli allergeni con caratteri diversi (font, colore o dimensione) per facilitarne la rapida individuazione da parte dei consumatori.

Inoltre, è stato introdotto l’obbligo di specificare il tipo di olii o grassi vegetali utilizzati nella produzione (ad esempio: olio d’oliva, di palma, di girasole, grassi idrogenati, ecc…), non basta più quindi l’indicazione generica “olii vegetali”. Alcune aziende sfruttavano il vuoto normativo della legge precedente non specificando l’esatta tipologia di olio vegetale utilizzato, nascondendo così l’utilizzo di quelli a basso costo e di scarsa qualità (per esempio l’olio di palma o di colza).

 

Dimensioni dei caratteri

I caratteri devono avere una dimensione minima di 1,2 mm (misurando i caratteri stampati in minuscolo) per tutte le informazioni alimentari obbligatorie. Per le confezioni più piccole (con la superficie più larga inferiore a 80 cm2) è richiesta una dimensione minima del carattere di 0,9 mm.

 

Data di scadenza 

In caso di prodotti deperibili in breve tempo, la data di scadenza deve essere preceduta dalla dicitura “Da consumare entro il”, perché oltre la data indicata il prodotto non deve essere consumato.

Nel caso in cui i prodotti possono essere consumati in un periodo di tempo più lungo la dicitura corretta da inserire è “Da consumarsi preferibilmente entro il”, che indica che il prodotto può essere consumato oltre la data indicata senza pericoli per la salute del consumatore, anche se potrebbe presentare delle piccole alterazioni delle caratteristiche organolettiche.

 

Condizioni di conservazione ed uso

Il produttore ha l’obbligo di indicare il miglior modo di conservazione del prodotto, con specifiche diciture come ad esempio: “conservare in luogo fresco ed asciutto”, “conservare lontano da fonti di calore”, ecc…

 

Indirizzo del produttore

La sede del produttore deve essere indicata con l’indirizzo completo (comune, via e numero civico). L’indicazione dello stabilimento di produzione, invece, è facoltativa.

 

Provenienza

Per alcuni prodotti come frutta e verdura, olio extravergine di oliva, miele, pesce, carni fresche e congelate deve essere indicato il Paese d’origine e luogo di provenienza.

 

Lingua 

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere scritte in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori. Le informazioni possono essere riportate in una o più lingue tra quelle ufficiali dell’UE, pratica comune poiché spesso le aziende utilizzano lo stesso packaging per distribuire i prodotti in più nazioni.

 

Vendita online

Nel caso di vendita a distanza le informazioni obbligatorie presenti sull’etichetta, ad eccezione della data di scadenza, devono essere pubblicate anche sui siti web per renderle disponibili al consumatore prima che la vendita sia conclusa.

 

Prodotti esenti

Alcuni prodotti sono esentati da questa normativa, come ad esempio quelli ortofrutticoli freschi, quelli mono-ingrediente non trasformati e i prodotti preincartati.